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D.Lgs. 160/2026 sull'AI: nuovo reato, 231 e accesso alle prove
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D.Lgs. 160/2026 sull'AI: nuovo reato, 231 e accesso alle prove

Dal 30 settembre 2026 il D.Lgs. 160/2026 introduce l'articolo 437-bis del codice penale, aggiunge due reati alla responsabilità degli enti e dà al giudice nuovi poteri sulle prove. Riguarda chi sviluppa, integra o usa sistemi di AI in azienda.

8 ottobre 2026· 7 min·di NaCode Studios
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In breve

Dal 30 settembre 2026 il D.Lgs. 160/2026 introduce l'articolo 437-bis del codice penale, aggiunge due reati alla responsabilità degli enti e dà al giudice nuovi poteri sulle prove. Riguarda chi sviluppa, integra o usa sistemi di AI in azienda.

Dal 30 settembre 2026 è in vigore il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre), attuazione della legge 132/2025. Introduce il reato di omessa sicurezza dei sistemi di AI ad alto rischio (articolo 437-bis del codice penale), porta quel reato e la diffusione illecita di contenuti alterati con l'AI tra quelli per cui risponde anche la società (D.Lgs. 231/2001) e dà a chi chiede un risarcimento nuovi strumenti di prova. Se sviluppi, integri o usi sistemi di AI, chiarisci per prima cosa chi li supervisiona e dove sono conservati i loro log.

Aggiornato al 8 ottobre 2026. Il testo si basa sul decreto in Gazzetta Ufficiale, sulla legge 132/2025 e su commenti di giuristi italiani. Sono informazioni generali e non consulenza legale: per il tuo caso rivolgiti a un avvocato.

Cosa prevede il decreto

  • L'articolo 437-bis del codice penale (articolo 12 del decreto) punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette le misure tecniche di sicurezza dei sistemi di AI ad alto rischio o le misure di sorveglianza umana, se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale. Se è in pericolo la sicurezza dello Stato la pena è da due a otto anni; per colpa grave è ridotta da un terzo a un sesto. Chi altera un sistema ad alto rischio, se ne deriva pericolo, rischia da due a sei anni, o da tre a dieci per la sicurezza dello Stato. L'utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana è punito come chi omette le misure.
  • L'articolo 15 inserisce nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-vicies. L'ente (società o associazione) risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (articolo 5 del D.Lgs. 231/2001) e qui rischia una sanzione da 600 a 1.000 quote per il 437-bis e da 200 a 700 quote per il 612-quater, più sanzioni interdittive, tra cui il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e la sospensione di autorizzazioni; l'interdizione dall'attività è esclusa. Il 612-quater, in vigore dal 10 ottobre 2025 con la legge 132/2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi causa un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci alterati con l'AI e capaci di ingannare.
  • Nelle cause di risarcimento per danni causati dall'uso di un sistema di AI, il giudice può ordinare di esibire le prove sul suo funzionamento se chi chiede il risarcimento rende verosimile la domanda (articolo 17): log, documentazione sulla gestione dei rischi, documentazione tecnica, informazioni sulla supervisione umana. Se la parte non esibisce senza giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova e, per quei documenti, valutato ogni altro elemento, ritiene ammessi i fatti allegati dall'istante. Un terzo inadempiente paga da 1.500 a 10.000 euro.
  • Se il danno deriva dalla violazione di obblighi del regolamento europeo, il nesso di causalità è presunto, salvo prova contraria (articolo 18). La conformità del sistema, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto (articolo 19). Il danneggiato può agire direttamente contro l'assicuratore, nei limiti del massimale (articolo 20).
Una quota vale da 500.000 a 3.000.000 di lire (articolo 10 del D.Lgs. 231/2001), circa da 258 a 1.549 euro: da 600 a 1.000 quote sono da circa 155.000 euro a circa 1,5 milioni per il reato dell'articolo 437-bis [stima illustrativa, da confermare sul tuo progetto].

Chi riguarda

Il reato dell'articolo 437-bis riguarda solo i sistemi ad alto rischio: certi ambiti d'uso dell'allegato III del regolamento, come la selezione del personale o l'accesso a servizi essenziali, e i componenti di sicurezza di prodotti regolati. Secondo BibLus, un chatbot aziendale per scrivere email o riassumere documenti non lo diventa solo perché si usa al lavoro. Le regole sull'accesso alle prove valgono invece per qualsiasi sistema di AI (articolo 16).

Il decreto e le scadenze europee

Il regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, ha spostato al 2 dicembre 2027 le regole sui sistemi ad alto rischio dell'allegato III e al 2 agosto 2028 quelle sull'allegato I. L'articolo 437-bis vale dal 30 settembre 2026. Secondo BibLus, questo non rende subito obbligatori gli adempimenti rinviati: un'omissione si accerta rispetto alle misure effettivamente dovute quando il fatto è stato commesso.

Il rinvio europeo non sposta l'ordine di esibizione dell'articolo 17, in vigore dal 30 settembre. Secondo La legge per tutti molte imprese non hanno i log a portata di mano: stanno sui server del fornitore, spesso fuori dall'Unione europea, e i contratti standard spesso non dicono nulla su log e documentazione.

Cosa fare ora

Il decreto non impone un registro né una checklist, come nota Altalex: sono le verifiche da cui partiamo noi.

  1. Elenca i sistemi di AI in uso, anche quelli non approvati dall'azienda, con il fornitore di ciascuno.
  2. Segna quelli che toccano gli ambiti dell'allegato III o sono componenti di sicurezza di un prodotto.
  3. Per ognuno decidi chi lo approva, chi esercita la sorveglianza umana e quali controlli lasciano traccia.
  4. Chiedi ai fornitori, per iscritto, a quali log e documentazione hai accesso, per quanto tempo e con quale cooperazione se un giudice li ordina.
  5. Se hai un modello 231, aggiorna la mappatura dei rischi con l'organismo di vigilanza e controlla la polizza di responsabilità civile.

Dove tocca il nostro lavoro

Integriamo modelli linguistici nei flussi di lavoro dei clienti, con controllo su costi e qualità delle risposte: è il servizio di automazioni AI e chatbot. Sviluppiamo anche gestionali e strumenti interni a partire dall'analisi dei processi in uso, nel servizio di sviluppo software custom. Il decreto tocca questo lavoro: log, sorveglianza umana e documentazione si decidono quando si disegna il software.

Se ci chiedi di guardare una funzione di AI già in uso, partiamo da quattro punti: quale decisione prende il sistema e chi la conferma; quali eventi registra e chi può consegnarli; quale documentazione tecnica esiste; che cosa dice il contratto con il fornitore del modello su log, incidenti e accesso. Per un progetto nuovo proponiamo di prevedere fin dall'analisi un registro degli eventi esportabile dal cliente e un passaggio in cui una persona conferma le decisioni sensibili: è una nostra proposta, da valutare caso per caso.

Non diamo pareri legali: classificare un sistema e valutare le responsabilità spetta a un avvocato.

Cosa non sappiamo ancora

  • Come verrà letto il rapporto con gli obblighi europei rinviati: per ora c'è solo la lettura di BibLus.
  • Dove si ferma il pericolo per la vita o l'incolumità: il testo non lo definisce e la legge delega parla di pericolo concreto.
  • Come si applicano le nuove norme ai fatti anteriori al 30 settembre: il regime transitorio dell'articolo 21 vale solo per i sistemi di polizia.
  • Per quanto tempo e in che forma vanno conservati i log: il decreto non fissa tempi né formati.
  • Quando uscirà il secondo decreto del 4 agosto, su autorità, sanzioni amministrative e formazione: fino al 7 ottobre non è in Gazzetta Ufficiale e, secondo il Governo, avrà massimi inferiori a quelli europei.

Se vuoi che guardiamo una funzione di AI del tuo software, a partire da log e sorveglianza umana, trovi il servizio di automazioni AI e chatbot e puoi scriverci.

Fonti

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