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AI Act dopo l'omnibus: cosa vale già per chatbot e testi generati
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AI Act dopo l'omnibus: cosa vale già per chatbot e testi generati

Il regolamento (UE) 2026/1744 sposta l'alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028, ma lascia al 2 agosto 2026 l'articolo 50 sulla trasparenza. L'articolo distingue gli obblighi dei fornitori da quelli di chi usa chatbot e testi generati.

8 ottobre 2026· 7 min·di NaCode Studios
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In breve

Il regolamento (UE) 2026/1744 sposta l'alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028, ma lascia al 2 agosto 2026 l'articolo 50 sulla trasparenza. L'articolo distingue gli obblighi dei fornitori da quelli di chi usa chatbot e testi generati.

Il regolamento (UE) 2026/1744, l'omnibus digitale sull'AI, è in vigore dal 27 luglio 2026. Rinvia gli obblighi per i sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 (allegato III) e al 2 agosto 2028 (allegato I), ma lascia invariati gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, che valgono dal 2 agosto 2026: un chatbot che dialoga con le persone deve già dichiarare di essere un'AI. Una proroga fino al 2 dicembre 2026 riguarda solo la marcatura leggibile da macchina dei sistemi generativi già sul mercato. Per sapere cosa ti tocca, stabilisci per ogni sistema di AI che usi o offri se sei fornitore o deployer.

Aggiornato al 7 ottobre 2026. Il testo si basa sui regolamenti (UE) 2026/1744 e 2024/1689 nella Gazzetta ufficiale dell'UE e su documenti della Commissione europea: linee guida sull'articolo 50, domande e risposte, codice di buone pratiche. Sono informazioni generali e non consulenza legale.

Cosa cambia con l'omnibus

Il Parlamento europeo ha approvato il testo il 16 giugno 2026 e il Consiglio il 29 giugno; la firma è dell'8 luglio, la pubblicazione del 24 luglio.

DataCosa scatta
2 agosto 2026Articolo 50: trasparenza su chatbot, contenuti generati e testi; inizia la vigilanza
2 dicembre 2026Finisce la proroga per i fornitori di sistemi generativi già sul mercato; entrano in vigore i nuovi divieti dell'articolo 5
2 dicembre 2027Alto rischio, sistemi dell'allegato III
2 agosto 2028Alto rischio, sistemi dell'allegato I
  • L'allegato III riguarda ambiti come biometria, istruzione, lavoro e accesso a servizi essenziali, per esempio il credito; l'allegato I i sistemi legati a prodotti già regolati. Prima dell'omnibus le date erano il 2 agosto 2026 e il 2 agosto 2027.
  • L'articolo 4 sull'alfabetizzazione in materia di AI chiede ora a fornitori e deployer misure che sostengano le competenze del personale, invece di garantire, per quanto possibile, un livello sufficiente. Commissione e Stati membri devono aiutare le imprese, in particolare le PMI.
  • Il nuovo divieto riguarda i sistemi di AI che generano immagini, video o audio realistici di parti intime o di atti sessuali di una persona identificabile senza il suo consenso esplicito, e il materiale pedopornografico. Per i fornitori vale se è lo scopo del sistema o un esito prevedibile senza misure di sicurezza adeguate.

Chi viola l'articolo 50 rischia fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, se più alto. Per le PMI, e dopo l'omnibus per le piccole imprese a media capitalizzazione, vale il più basso dei due importi. Le sanzioni le stabiliscono gli Stati membri. Dal 2 agosto Commissione e autorità nazionali possono far rispettare il regolamento; sull'articolo 50 intervengono soprattutto le autorità nazionali, di propria iniziativa o su reclamo di chiunque abbia motivo di ritenere che ci sia una violazione.

Chatbot e testi: cosa tocca a chi

Il fornitore sviluppa un sistema di AI, o lo fa sviluppare, e lo mette in servizio con il proprio nome o marchio; il deployer lo usa in un'attività professionale (articolo 3). Secondo noi, se l'assistente sul tuo sito porta il tuo nome il fornitore sei tu, anche se dietro c'è il modello di un altro; se usi lo strumento di un altro con il suo marchio, il fornitore è lui. I casi intermedi vanno valutati uno per uno.

L'avviso sui chatbot spetta al fornitore (articolo 50(1)): il sistema va progettato perché la persona sappia di parlare con un'AI fin dalla prima interazione, salvo che sia evidente. Per la Commissione l'eccezione va letta in modo restrittivo, e un agente che scrive o prenota per conto di qualcuno deve dichiarare anche chi rappresenta. La proroga di dicembre non copre questo avviso.

La marcatura leggibile da macchina dei contenuti generati (articolo 50(2)) è un altro obbligo dei fornitori, che possono appoggiarsi alla marcatura del modello altrui ma devono poter dimostrare che funziona. Il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'AI, pubblicato il 10 giugno 2026 e giudicato adeguato da Commissione e comitato per l'AI, è volontario. Per audio, immagini, video e testo dentro un file (PDF, Word, HTML) chiede metadati firmati digitalmente più una filigrana impercettibile; per il testo libero di un sito o di una chat, che non può portare metadati, basta la filigrana, richiesta oltre i 200 token. A fine luglio circa 190 organizzazioni lo avevano firmato.

Chi usa l'AI per scrivere ha un secondo obbligo, l'articolo 50(4): i testi generati o rielaborati dall'AI e pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse pubblico vanno etichettati. Per la Commissione ne fanno parte, tra gli altri, politica, amministrazione pubblica, giustizia, salute pubblica, ambiente, sicurezza dei consumatori e sviluppi economici o scientifici oggetto di dibattito pubblico. Le linee guida escludono testi pubblicitari e schede prodotto, salvo affermazioni su temi come salute, sicurezza dei consumatori o sostenibilità. I testi pubblicati prima del 2 agosto 2026 non vanno etichettati a posteriori.

L'obbligo cade se il testo ha avuto una revisione umana o un controllo editoriale e qualcuno risponde della pubblicazione. Per le linee guida la revisione è un esame nel merito, con verifica dei fatti, fatto da persone competenti: correzioni grammaticali, una policy editoriale solo sulla carta o un controllo automatico non bastano. Chiedono anche di rendere pubblici nome e contatti del responsabile.

La marcatura leggibile da macchina non sostituisce l'etichetta visibile. Dove l'articolo 50(4) la richiede, chi legge deve poterla vedere senza strumenti tecnici. Se il tuo fornitore ha firmato il codice, si è impegnato a vietare nei termini d'uso o nella documentazione la rimozione intenzionale dei metadati di marcatura.

Cosa fare ora

  1. Elenca i sistemi di AI che usi o offri e segna per ciascuno se sei fornitore o deployer: gli obblighi dipendono da questo.
  2. Controlla che ogni chatbot dichiari di essere un'AI fin dal primo messaggio, sul sito e nelle app: vale dal 2 agosto 2026.
  3. Indica chi risponde dei testi che pubblichi, rendi pubblici nome e contatti e fai rivedere nel merito quelli di interesse pubblico.
  4. Chiedi ai fornitori come marcano i contenuti, se hanno firmato il codice e cosa dicono i termini d'uso sui metadati; per i sistemi già sul mercato il termine è il 2 dicembre 2026.
  5. Organizza una formazione breve sull'uso dell'AI e tieni traccia di chi la segue: l'articolo 4 non dice quali misure servano.
  6. Segna gli usi che potrebbero rientrare nell'allegato III, come la selezione del personale o il credito: il termine è il 2 dicembre 2027, ma conviene mapparli adesso.

Cosa controlliamo in un progetto con chatbot

Il nostro servizio di automazioni AI e chatbot comprende assistenti conversazionali ed elaborazione di documenti dentro i flussi di lavoro di un'azienda, con controllo su costi e qualità delle risposte: l'articolo 50 riguarda proprio questi assistenti. Se ci chiedi un controllo, partiamo da quattro punti e li mettiamo per iscritto nell'analisi, prima del codice: il messaggio di apertura che dichiara l'AI; chi è fornitore e chi deployer; chi rivede i testi che l'assistente produce per il sito e ne risponde; cosa dicono sulla marcatura i termini d'uso del fornitore del modello. Il risultato è un documento leggibile anche da chi non è tecnico. Non diamo consulenza legale: se il ruolo di fornitore o l'interesse pubblico di un testo sono dubbi, serve un avvocato.

Cosa non sappiamo ancora

  • Non è chiaro quanto saranno affidabili le filigrane sul testo: il codice ammette che lo siano meno e permette di limitare per un periodo la rilevazione a esperti verificati, quindi potresti non poter controllare da solo un testo marcato.
  • Le linee guida non sono vincolanti: l'interpretazione definitiva spetta alla Corte di giustizia dell'UE e la Commissione le rivedrà con l'esperienza, quindi i casi dubbi restano aperti.
  • Per l'Italia la Commissione indica l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale come punto di contatto unico, ma le fonti ufficiali non dicono quale autorità tratterà i casi dell'articolo 50 né riportano sanzioni già applicate.

Se vuoi che guardiamo insieme il tuo assistente o il tuo flusso di testi, scrivici: ci occupiamo di automazioni AI e chatbot.

Fonti

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